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Vi siete accorti che…

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MazzùPr0 View Drop Down
Stregone del Tempo
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Iscritto dal : 28 Dicembre 2009
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  Quota MazzùPr0 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Topic: Vi siete accorti che…
    Postato: 19 Giugno 2010 alle 09:19
Postato originariamente da Sector X

preferisce trassare in altri lidi fidati!


La diffamazione, in diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 595 del Codice Penale secondo cui:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

La norma, con un parziale rinvio al delitto di ingiuria previsto dall'articolo 594 del codice penale, punisce chi, comunicando con più persone, offende l'onore o il decoro di una persona non presente. Tre sono, dunque, gli elementi necessari perché si possa configurare il delitto in esame: l'offesa all'onore o al decoro di taluno, la comunicazione con più persone e, infine, l'assenza della persona offesa.

L'assenza del soggetto passivo si deduce dall'inciso fuori dei casi indicati nell'articolo precedente.

Per aversi comunicazione con più persone è necessario e sufficiente che la comunicazione avvenga con almeno due persone, tra le quali non vanno tuttavia compresi gli eventuali concorrenti nel reato. È opinione prevalente in dottrina che la comunicazione diffamatoria possa avvenire a soggetti diversi anche in tempi differenti, consumandosi in tal caso il reato nel momento della comunicazione alla seconda persona. Da cui si deduce che sussiste il reato di diffamazione quando sia esposto il fatto soggettivamente; allora è diffamazione .

EDIT: era in aspetto scherzoso per il fatto della legge sulle emissioni inquinanti...XD...


Modificato da MazzùPr0 - 19 Giugno 2010 alle 09:24
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  Quota Sector X Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 19 Giugno 2010 alle 09:04
preferisce trassare in altri lidi fidati!
Allergico ai cani?
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Iscritto dal : 21 Settembre 2005
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Posts: 7885
  Quota edicolante Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 19 Giugno 2010 alle 09:01
Mi sembrava da un po' che ci fosse qualcosa di strano: è dal 08 Maggio 2010 alle 11:51 che -Luka- non posta più sul topic.

Trattasi forse di un addio dovuto al troppo lavoro? Chi ha sue notizie batta un colpo.
cerco/scambio   Mod dal (post) 1840 al 7881.
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